8 gennaio 2021 – Oggi vogliamo parlarvi dell’ennesima stortura creata dalle leggi locali ai danni di chi viaggia con un veicolo ricreazionale. Tutti siamo consci dei problemi legati alle ordinanze che disciplinano il divieto di sosta dei camper (tecnicamente “autocaravan”). Più e più volte è stato stabilito che tali provvedimenti sono illegittimi, ma la loro diffusione è tale che in condizioni normali è meglio evitare le località che li hanno istituiti piuttosto che fermarsi e rischiare una sanzione che deve poi – se ne vale la pena – essere contestata.
Ciò che è meno noto sono le leggi e i regolamenti locali che normano (o meglio vietano) il campeggio. Qui si entra in discussioni che sono più delicate, perché un conto è affrontare una multa, sia pure elevata, per divieto di sosta (illegittimo), altro è far fronte a una sanzione per divieto di campeggio, che può assumere connotati inquietanti. A Vieste (FG), per esempio, la scorsa estate sono state elevate sanzioni da oltre duemila euro per avere lasciato le finestre del camper aperte.
Cosa dice il Codice della Strada
Va quindi ricordato cosa dice l’articolo 185 del Codice della Strada al comma 2: “La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”. In pratica, se non si usano cunei, non si aprono finestre a compasso, non si lascia aperto il gradino e non si emettono deflussi diversi da quelli del motore non si può configurare il campeggio.
Qui rimane però una diatriba aperta, cioè cosa si intende per “deflussi”. In teoria, anche l’accensione del frigorifero a gas o del riscaldamento (a gas o a gasolio) potrebbero far scattare l’accusa di campeggio. Noi non siamo avvocati e non siamo a conoscenza di sanzioni comminate con questa motivazione, quindi abbiamo scritto all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it), a cui vi invitiamo ad aderire. In questo post abbiamo pubblicato il loro parere.
Un tema sempre più delicato
Il tema diventa però ancora più delicato perché in Piemonte è stata modificata la legge regionale numero 5 del 2019, dal titolo “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante”. Già in origine, anche se la cosa non è mai stata abbastanza evidenziata, questa norma affermava (Art. 10, comma 1) che “Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8” – ovvero campeggi, villaggi turistici e “garden sharing” – introducendo quindi un nuovo dubbio: dopo sosta e campeggio, cosa si deve intendere per “soggiorno”? Le sanzioni, però, erano previste solo per chi violava il comma 2 (“Non è ammessa in nessuna forma il campeggio libero”) e andavano da 250 a 1.000 euro.
Con l’ultima versione, in vigore da oggi (8 gennaio 2021), le cose si sono però complicate non poco. L’articolo 10 è stato riscritto grazie a un emendamento del consigliere regionale Maurizio Marrone,rappresentante di Fratelli d’Italia, che nelle intenzioni dovrebbe servire a combattere gli insediamenti abusivi, ma che in pratica si rivela un rischio di proporzioni enormi per i camperisti: il sequestro del mezzo.
La legge regionale Piemonte numero 5/2019
Ma lasciamo che a “parlare” sia la normativa piemontese:
Art.10. (Deroghe ed esclusioni)
1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:
a) gli spazi all’aperto destinati alla sosta di campeggiatori all’interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;
c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell’articolo 7, previo consenso del proprietario.
2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell’articolo 185 del d.lgs. 285/1992.
2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all’aperto o aree di sosta autorizzate.
Art. 21. (Sanzioni)
1. Chiunque contravviene all’obbligo di cui all’articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento.
Nasce pure l’insediamento occasionale…
Quindi, se da una parte si fa salva la possibilità di sosta, dall’altra si introduce anche il concetto di “insediamento occasionale” di singoli mezzi per un massimo di 48 ore, ma solo nelle località dove non sono disponibili posti in campeggio o area di sosta. Ovvero, si introduce l’obbligo di passare la notte in una struttura ricettiva ufficiale. Tutto questo rimarrebbe un problema “gestibile” e a rischio di una semplice (anche se salata) multa, se non fosse che la norma riguarda l’intero territorio regionale e non un solo Comune e che il rischio in caso di contestazione sia quello del sequestro del mezzo!
Ancora una volta rimaniamo allibiti dalla leggerezza (sempre che sia questo il problema) con cui i nostri rappresentanti scrivono le leggi, rendendola sia di difficile (e soggettiva) interpretazione sia di complicata applicazione. La speranza è che qualche voce ufficiale si levi a contrastare queste norme e che nel frattempo le forze dell’ordine applichino tanto buon senso.
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