10 gennaio 2021 – Un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato dei rischi introdotti dalla legge regionale numero 5 del 2019 modificata nei giorni scorsi in Piemonte. In sintesi, c’era il dubbio che in presenza di strutture ricettive la sosta notturna fosse vietata e c’era (c’è) la certezza che il campeggio libero, oltre a essere vietato, può portare non solo a una sanzione da 250 a 1.000 euro, ma addirittura al sequestro del mezzo. Abbiamo quindi scritto all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) per avere un parere sulla vicenda.
La risposta è stata rassicurante, sia in merito alla possibilità di sostare al di fuori delle aree ricettive sia, soprattutto, riguardo all’utilizzo del riscaldamento e del frigorifero a gas. “Non ci sono problemi per la sosta notturna nelle autocaravan,” scrive l’ANCC, “perché, grazie all’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in occasione della partecipazione ai lavori inerenti la stesura dei regolamenti attuativi della legge regionale, nel testo pubblicato sul BUR del 7 gennaio 2021 della Regione Piemonte, nelle note la normativa coordinata con la legge n. 5/2019, all’articolo 7 precisa:
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 5/2019)
1. Al termine dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 5/2019 sono aggiunte le parole: “, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell’articolo 185 del d.lgs. 285/1992”.
In sintesi, il divieto di pernottamento NON riguarda le autocaravan”.
Ma i dubbi sono altri
In effetti il dubbio maggiore non era però questo, vista la chiarezza di quel punto. Divieti e sanzioni scattano infatti quando dalla sosta si passa alla contestazione di “campeggio”. E qui l’articolo 185 diventa meno chiaro, quando dice che “La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico…”. Sui deflussi si scrivono fiumi di parole dal 1992, visto che frigorifero a gas e riscaldamento (gas e gasolio) ne emettono di diversi da quelli del propulsore.
Importante la precisazione del Coordinamento Camperisti: “Dal 1991 (anno della emanazione della Legge 336/91) e poi dal Nuovo Codice della Strada fino al 2020, all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti NON sono pervenute contravvenzioni elevate per la violazione emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico. Pertanto, ogni disquisizione in merito è un esercizio fine a se stesso che non rientra nelle attività tecnico-giuridiche dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti”. La tranquillità per noi camperisti arriva quindi dalla storicità: fino a oggi non risultano contravvenzioni per un frigo acceso o una stufa in funzione. E ci auguriamo che si continui così.
Le sanzioni sono inquietanti
In ogni caso, deflussi a parte – e ricordando che finestre a compasso, porte e gradini devono rimanere chiusi durante la sosta – non è possibile escludere totalmente di trovarsi di fronte a contestazioni di campeggio, con le relative inquietanti sanzioni. “Premesso che il divieto prende forza solo in presenza di una ordinanza comunale che richiama la legge regionale”, scrive l’ANCC, “è possibilissimo che un sindaco emani un provvedimento che non tiene conto della precisazione e i vigili urbani contravvenzioni e/o sequestrino. Infatti, nonostante la legge inerente la circolazione e sosta delle autocaravan sia in vigore dal 1991, ci sono sempre dei sindaci che emanano ordinanze in violazione di legge costringendoci a portarli in giudizio”.
Rimane anche il dubbio legato all’articolo 2bis, che recita: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all’aperto o aree di sosta autorizzate”. Parrebbe quindi che in località dove sono presenti campeggi e aree di sosta sia impossibile il pernottamento nel proprio mezzo in libera. E qui ci ha pensato il legislatore a complicare la situazione, inserendo – accanto a sosta e campeggio – il concetto di “insediamento occasionale”, che va ad affiancarsi al “soggiorno” non consentito citato al comma 1.
Insieme siamo più forti
Uniche armi di difesa a nostra disposizione sono il buon senso, l’educazione e, quando questi non bastano, l’impugnazione di eventuali sanzioni. Farlo da soli può essere complicato e costoso. Il nostro suggerimento è di iscriversi al Coordinamento Camperisti, che potrà darci una mano in caso di contestazioni assurde. La tessera base ha validità annuale (per anno solare, valida fino a dicembre 2021) e costa 20 euro. “Poiché il nostro tempo e le nostre risorse sono dedicate agli associati, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti NON risponde al camperista non associato e ci contatta solo quando incontra un problema“, conclude l’Associazione.
Per completezza, riportiamo qui il testo della legge 5/2019 della Regione Piemonte che disciplina la sosta/campeggio/soggiorno/insediamento occasionale:
Art.10. (Deroghe ed esclusioni)
1. Non è consentito il soggiorno con allestimenti o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle aree individuate dagli articoli 6 e 8, fatta eccezione per:
a) gli spazi all’aperto destinati alla sosta di campeggiatori all’interno delle strutture ricettive agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
b) le aree per il turismo itinerante a favore dei mezzi ricreazionali individuati dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione;
c) le aree e gli spazi privati offerti in modalità garden sharing, ai sensi dell’articolo 7, previo consenso del proprietario.
2. Non è ammesso in nessuna forma il campeggio libero, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell’articolo 185 del d.lgs. 285/1992.
2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all’aperto o aree di sosta autorizzate.
Art. 21. (Sanzioni)
1. Chiunque contravviene all’obbligo di cui all’articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento.
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