1 giugno 2021 – Non sappiamo se in questi ultimi giorni la Polizia Locale di Ravenna stia continuando a multare inconsapevoli camperisti che sostano sul territorio comunale, ma sicuramente gli echi di quanto accaduto nei giorni scorsi non accennano a scomparire. Nonostante le proteste, la presa di posizione dell’amministrazione comunale contro i turisti itineranti è netta e incontrovertibile, come dimostrato dalle parole del sindaco Michele de Pascale: in una lettera al quotidiano Il Resto del Carlino (a cui anche noi abbiamo scritto qualche giorno fa), pur negando di avere usato toni offensivi o lesivi della dignità di una categoria, il primo cittadino ha confermato la volontà di “non consentire il pernottamento in camper o in altri autoveicoli nei parcheggi e nelle vie della città e dei lidi”, che a suo avviso “non devono essere sede di stazionamento fisso”. Con questo dimostrando di non avere compreso nulla dei rilievi che sono stati mossi da più parti.
Intanto si registrano due reazioni concrete, una secondo noi discutibile e l’altra potenzialmente molto interessante. Un utente di Facebook che gode di una certa notorietà ha organizzato quella che ha definito la “1° MANIFESTAZIONE PACIFICA CAMPERISTI – Anti DASPO”. Sulle pagine dell’evento si legge testualmente: “Non sarà un raduno (nel rispetto delle normative covid) ma un’appuntamento. Uniremo le forze, manifestando a clacson spiegati contro la vergognosa DASPO imposta dal comune di Ravenna ai danni del “turista itinerante” – La carovana PACIFICA e ORDINATA partirà dal punto d’incontro (area di sosta), in direzione Ravenna…per poi ritornare al punto di partenza dopo 13 km di percorso (20 minuti di strada)”.
Le richieste dell’ANCC
La seconda è invece una netta presa di posizione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC), che si è mossa inviando una lettera formale al Comune di Ravenna chiedendo di modificare, in autototela, il Regolamento di Polizia Urbana che ha dato origine alle sanzioni comminate nei giorni scorsi e di “astenersi dall’applicare l’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana alle autocaravan in sosta nel rispetto dell’art. 185 c.d.s.”. In mancanza di una risposta positiva da parte dell’amministrazione, a cui sono stati evidenziati tutti i punti normativi in base ai quali il regolamento costituisce una violazione di legge, l’ANCC seguirà l’iter dei ricorsi che l’hanno vista (molto) spesso avere ragione nei confronti di amministrazioni poco lungimiranti. Purtroppo, in questo caso, i camperisti dovranno attendere a lungo: ci vogliono mesi, a volte anni, prima di poter mettere la parola fine a queste vicende di ordinaria burocrazia.
Quanto alla manifestazione spontanea, ci troviamo d’accordo con l’ANCC, che consiglia di non aderire. Prima di tutto perché “sono da evitare assembramenti durante la pandemia” e poi perché “l’arrivo di tante autocaravan non danneggerebbe il sindaco, ma creerebbe problemi alla circolazione, cioè danni a cittadini che niente hanno a che vedere con il sindaco”. L’associazione precisa anche che per sua diretta esperienza nell’organizzare manifestazioni simili negli Anni ’80 e ’90, ci devono essere “dei responsabili individuabili e operativi in prima linea, una grande organizzazione per gestire transiti e circolazione stradale, il conseguimento delle relative autorizzazioni, nonché essere in sinergia con le Forze dell’Ordine”. Non sappiamo quanto gli organizzatori siano stati attenti a questi aspetti, ma secondo noi bastano i primi due punti per suggerire di non partecipare.
Meglio associarsi
Se si vuole avere una vera voce in capitolo è sempre meglio seguire strade istituzionali. Associarsi all’ANCC costa poco (20 o 34 euro all’anno in base alla tipologia di tesseramento) e in cambio si ottiene la possibilità di avere suggerimenti personalizzati in caso di problemi anche meno eclatanti. L’Associazione, che opera su base volontaria, mette in campo avvocati professionisti che sanno come muoversi nel mare magnum delle normative italiane e sostengono spese, non certo lievi, per avviare contenziosi nelle sedi corrette. E spesso, come detto sopra, ottiene giustizia. Se avete 20 euro da spendere secondo noi piuttosto che metterli in gasolio per raggiungere Ravenna è meglio investirli nella quota annuale dell’ANCC.
Qui sotto trovate la versione integrale della lettera che Isabella Cocolo, presidente dell’Associazione, ha inviato ieri all’amministrazione comunale di Ravenna.
Firenze, 31 maggio 2021
Al Comune di Ravenna
Oggetto: autocaravan in sosta sanzionati per occupazione della sede stradale e allontanati. Istanza per l’abrogazione o la modifica dell’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana e per l’annullamento dei verbali di violazione e di allontanamento.
La sottoscritta Isabella Cocolo formula la presente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, c.f. 92097020348, con sede a Firenze in via di San Niccolò 21, quale associazione titolare dell’interesse collettivo degli utenti in autocaravan.
A seguito di numerose segnalazioni abbiamo appreso che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana, sanziona e allontana gli utenti in autocaravan che si trovano in sosta sul territorio comunale. In particolare:
- l’art. 15 co. 3 vieta, fra le varie, le “occupazioni permanenti di strade… provocate dal rimessaggio, ovvero dal deposito nel periodo in cui non vengono utilizzati, di camper…”;
- l’art. 15 co. 4 vieta, fra le varie, “qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale…”;
- l’art. 15 co. 6 prevede che il mancato rispetto delle suddette prescrizioni sia “assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48”.
Tali limitazioni, gravemente lesive del diritto alla circolazione degli utenti in autocaravan, risultano in violazione di legge e viziate da eccesso di potere.
L’art. 15, al comma 3, opera anzitutto un’impropria commistione tra natanti e veicoli e, nell’ambito di questi ultimi, fra autoveicoli e rimorchi utilizzando altresì termini non previsti dalla legge (le parole “camper” e “roulotte” non sono contemplati dal c.d.s.).
L’art. 15, co. 3 e co. 4, vieta l’occupazione della strada dimenticando che tale fenomeno è regolamentato dall’art. 20 del codice della strada, appunto, “Occupazione della sede stradale”.
L’art. 15 del Regolamento, inoltre, non tiene conto dell’art. 157 c.d.s. che definisce la sosta quale sospensione del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente né considera la distinzione tra sosta e campeggio. In particolare, nel vietare l’occupazione “effettuata tramite parcheggio” il comma 4 dell’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana sostanzialmente identifica la sosta con l’occupazione della strada. In tal modo punisce erroneamente una condotta lecita – la sosta – equiparandola a una condotta illecita – l’occupazione/campeggio. La confusione è confermata dall’utilizzo di ulteriore terminologia equivoca, quale lo “stazionamento prolungato”: fenomeno che non è definito da alcuna disposizione normativa.
La terminologia impiegata può creare confusione nello stesso organo accertatore posto che i commi 3 e 4 dell’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana vietano entrambi l’occupazione delle strade e non si comprende come si possa distinguere tra “rimessaggio” o “deposito” (co. 3) e “stazionamento prolungato” (co. 4).
L’art. 15 del Regolamento, inoltre, per come formulato e applicato, non tiene conto dell’art. 185 c.d.s. che, da un lato, equipara le autocaravan a tutti gli altri veicoli ai fini della circolazione stradale e, dall’altro lato, precisa che la sosta delle autocaravan non costituisce campeggio se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
La distinzione fra sosta e fenomeni diversi quali il campeggio è confermata nelle recenti sentenze del T.A.R. Liguria n. 111/2021, T.R.G.A. Trento n. 179/2020 e T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019 che hanno accolto i ricorsi della scrivente avverso provvedimenti limitativi della circolazione stradale delle autocaravan.
L’applicazione dell’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana alle autocaravan in sosta, dunque, ha il duplice effetto di sostituirsi alla legislazione nazionale e al contempo eludere le disposizioni del D.lgs. 285/92.
Si evidenzia altresì come codesto Comune ha già tentato di sanzionare le autocaravan in sosta sulla base dell’ordinanza n. 1450/2002 istitutiva del divieto di campeggio. Invero, con sentenza n. 590/2018 il Giudice di Pace di Ravenna annullava una sanzione comminata sulla base dell’ordinanza n. 1450/02.
Quanto all’art. 15 co. 6 del Regolamento di Polizia urbana, il richiamo agli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017 appare erroneo. L’art. 9 del citato D.L. riguarda le aree interne delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e di trasporto pubblico e non la sede stradale. Inoltre i fenomeni che il citato art. 9 intende contrastare non hanno nulla a che vedere con la sosta di un autoveicolo. Si dubita, peraltro, che un regolamento comunale possa estendere l’applicazione di un decreto-legge a ipotesi diverse da quelle ivi previste, senza contare l’incertezza derivante dall’uso dell’espressione “ove applicabili”.
Da ultimo si evidenzia che più volte codesto Comune è stato invitato a regolamentare il campeggio e attività similari tramite l’adozione di modelli di ordinanze previste nella relazione “Criteri per l’organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli” presentata nel 2013 dal Dr. Fabio Dimita, Direttore amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della XXXII edizione delle Giornate della Polizia Locale (doc. 1).
Tanto premesso si invita il Comune di Ravenna:
- ad abrogare ovvero modificare l’art. 15 commi 3, 4 e 6 del Regolamento di Polizia urbana;
- nella visione di autotutela, ad annullare o revocare d’ufficio tutti i verbali di accertata violazione dell’art. 15 co. 3 e/o co. 4 del Regolamento di Polizia urbana e tutti i verbali di allontanamento sinora comminati;
- ad astenersi dall’applicare l’art. 15 del Regolamento di Polizia urbana alle autocaravan in sosta nel rispetto dell’art. 185 c.d.s.
In difetto quest’Associazione si vedrà costretta, suo malgrado, a intraprendere ulteriori iniziative a tutela degli interessi propri e della categoria che rappresenta con aggravi che saranno posti a carico dell’ente.
Distinti saluti, Isabella Cocolo, Presidente
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