18 ottobre 2019 – A Castiglione della Pescaia i camper non piacciono proprio. Da anni l’amministrazione comunale tenta di impedirne la sosta e da anni Ministero dei Trasporti e tribunali condannano questo atteggiamento. L’ultima sentenza arriva dal Tribunale Ordinario di Grosseto, che nel giudizio di appello ha ancora una volta dato torto al Comune. Il motivo del contendere erano le limitazioni in alcuni parcheggi, come quello di piazzale Salebro, dove il cartello era arricchito con i pannelli integrativi raffiguranti auto e autocarri, ma non camper.
In precedenza, quel parcheggio era protetto da sbarre con limitatore di altezza, fatte rimuovere nel 2010 dal Ministero. Per altro, il Comune ci ha messo tre anni a farlo, visto che la prima richiesta ufficiale risaliva al 2007. Non contenti di avere già sbagliato una prima volta, gli amministratori hanno deciso di sostituire le sbarre con i cartelli integrativi. Ma il risultato non è cambiato.
“L’Ente sostituiva una limitazione diretta (le sbarre) con una limitazione indiretta (riserva a sole autovetture), con ciò eludendo la diffida ministeriale e ottenendo, di fatto, il medesimo effetto di impedire la sosta delle autocaravan”, si legge nella sentenza del giudice. Così nel 2017 il Ministero chiedeva ancora una volta di eliminare tali limitazioni. In risposta, il Comune ha creato cinque stalli specifici per autocaravan, mantenendo però i limiti sull’area restante. E ha ottenuto una doppia condanna, prima dal Giudice di Pace e poi dal Tribunale.
“La riserva a favore di autovetture e autocarri contrasta con l’art. 7 comma 1 lettera D) del Codice della Strada”, continua la sentenza, “ai sensi del quale nei centri abitati i comuni possono ‘riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea’; la riserva, dunque, può essere istituita solamente a beneficio di alcune categorie di veicoli tra le quali non rientrano né le autovetture né gli autocarri”.
“La discriminazione in danno dei camper viola altresì l’articolo 185 comma 1 del Codice della Strada”, si specifica, “ai sensi del quale le autocaravan ‘ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli’. Se particolari limitazioni ai camper possono essere giustificate in relazione al campeggio, non lo sono rispetto alla sosta, in relazione alla quale un tipo di mezzo non si distingue dall’altro, e, semmai, eventuali limitazioni debbono avere riguardo all’ingombro ed alle dimensioni del mezzo, laddove nel caso in esame il camper dell’appellante rientrava completamente all’interno dello stallo”.
Il Comune di Castiglione della Pescaia è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese legali. Dura la presa di posizione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (Ancc): “Impedire e limitare la circolazione e sosta alle sole autocaravan è illegittimo. Infatti, alle diffide ministeriali e alla rimozione delle sbarre in varie zone del territorio si è aggiunta una sentenza che infligge un duro colpo al Comune di Castiglione della Pescaia il quale, oltre a vedersi annullata la sanzione comminata per sosta di autocaravan in parcheggio riservato alle autovetture, è stato condannato alle spese legali perché non doveva intervenire in un giudizio nel quale non era parte in causa. Infatti, l’irregolare costituzione della Prefettura e l’inammissibile intervento del Comune, come preliminarmente dichiarato nella sentenza del Tribunale di Grosseto, in totale adesione alla tesi dell’Avv. Marcello Viganò, ha evidenziato che il Sindaco e il Prefetto devono cambiare i consulenti legali che hanno perso inutilmente tempo e denaro per predisporre i documenti e presenziare in tribunale”.
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